Art. 11.
(Finanziamento del piano).

      1. La provincia, entro due mesi dal ricevimento del parere da parte della commissione di cui all'articolo 10, approva il piano e apporta al proprio bilancio una apposita variazione ripartendo anche in più esercizi gli oneri derivanti dall'attuazione del piano stesso, fermo restando che per ogni esercizio non può essere iscritta in bilancio una somma superiore all'80 per cento delle imposte IRPEF e IRES pagate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
      2. Le province ed i comuni concorrono, per le opere di propria competenza, alle coperture degli investimenti di cui al piano nella misura minima del 20 per cento, secondo le quote e le modalità stabilite dal consiglio provinciale e ratificate dai consigli comunali interessati. I risarcimenti ai

 

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privati di cui all'articolo 9, comma 1, e le opere di cui all'articolo 9, comma 4, sono totalmente finanziati dal piano stesso.
      3. Il consiglio provinciale approva annualmente una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano. Copia della relazione è inoltrata alla commissione di cui all'articolo 10 e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.